FAVLAF-EBAT Fondo Assistenze Varie Lavoratori Agricoli Ferraresi - Ferrara

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Servizi F.A.V.L.A.F.-E.B.A.T.

News da F.A.V.L.A.F.-E.B.A.T.

Indennità

INDENNITA'

Ai lavoratori agricoli che ne fanno domanda, il F.a.v.l.a.f. eroga, in aggiunta alle indennità di legge liquidate dall'INPS in caso di malattia e/o maternità e dall'INAIL in caso di infortunio, un'indennità giornaliera integrativa.

Tale indennità sarà erogata a seguito di domanda documentata, presentata dall'interessato o per il tramite di un Ente di Patronato e/o del sindacato di appartenenza ovvero, per quanto attiene al personale a tempo indeterminato dipendente da aziende del settore privato e per quanto attiene alle sole indennità di malattia, dalla data dell’anticipazione effettuata dai datori di lavoro per conto INPS.

Le domande devono essere predisposte preferibilmente attraverso l'utilizzo degli appositi modelli elaborati e forniti dal Fondo.

Le prestazioni si prescrivono in cinque anni.

Stante il disposto di cui all'art. 48 del TUIR, il Fondo procederà alla effettuazione delle ritenute fiscali sugli importi integrativi corrisposti, fornendo al lavoratore la relativa certificazione annuale.
Possono fruire della integrazione essenzialmente quei lavoratori che hanno prestato attività presso aziende che abbiano perfezionato il pagamento dei contributi F.A.V.L.A.F..

Qualora un lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso più aziende nel corso dell'anno in cui sono intervenuti gli eventi per i quali egli richiede l'integrazione, ed una od alcune di queste non siano in regola con il pagamento dei contributi del biennio precedente, si procederà ad effettuare il pagamento delle integrazioni in misura percentuale.

Analoga procedura verrà attivata nei confronti di quei lavoratori che abbiano prestato, in un periodo dell'anno, attività lavorativa presso aziende non contribuenti (ad esempio i consorzi di bonifica).

AZIENDE CHE APPLICANO CPL SETTORE PRIVATO

Si riporta quanto previsto nel CPL di settore attualmente in vigore.

A DECORRERE DAGLI EVENTI 2022.

MALATTIA

Primi 3 giorni (carenza): somma indicizzata pari ad euro 50,72.

Tale quota subirà annualmente un adeguamento pari all’aumento della retribuzione media giornaliera dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per gli O.T.D. della nostra provincia e per l’anno di riferimento, come determinato a cura dell’Inps ed annualmente pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per ogni giorno indennizzato: 20% della retribuzione media giornaliera dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per gli O.T.D. della nostra provincia e per l’anno di riferimento, come determinato a cura dell’Inps ed annualmente pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nessuna indennità è prevista per le festività.

MATERNITA'

Con decorrenza dall’1/01/2022, a tutte le dipendenti, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato aventi una anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli pari almeno a due anni, in possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare dell’indennità di maternità obbligatoria Inps, è corrisposta una quota forfettaria integrativa pari ad euro 500,00.

INFORTUNIO

Non è prevista nessuna integrazione per quanto riguarda i primi 3 giorni (carenza).

  • Eventi di durata inferiore a 5 giorni indennizzati:

per ogni giorno indennizzato: 15% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art. 28, comma 1, D.P.R. 488/68.

  • Eventi di durata non inferiore a 5 giorni indennizzati:

per ogni giorno indennizzato: 20% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art. 28, comma 1, D.P.R. 488/68.

Le integrazioni salariali vengono corrisposte agli operai a tempo determinato ed a tempo indeterminato, sia per quanto concerne eventi riconducibili alla malattia che all’infortunio, fino ad un massimo di 180 giorni per evento.

SOSTEGNO PERDITA LAVORO

Con decorrenza dall’1/01/2022, agli operai a tempo indeterminato che abbiano perso il lavoro (esclusi i licenziamenti disciplinari), a domanda dell’interessato sarà corrisposto un importo “una tantum” di euro 1.500,00.

ASSEGNO FUNERARIO*

Con decorrenza dall’1/01/2022, in caso di decesso di un operaio agricolo, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato con almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente, è corrisposta agli eredi di I° grado, comprese le convivenze legali, un importo “una tantum” pari a euro 1.500,00.

* Le organizzazioni firmatarie del C.P.L. privato hanno formalmente chiarito che i beneficiari dell’indennità “assegno funerario” sono: gli eredi di 1° grado, il coniuge e l’unito civilmente.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Con decorrenza dall’1/01/2022 alle operaie agricole sia a tempo indeterminato che determinato verrà assicurato, a richiesta dell’interessata, un sostegno economico aggiuntivo al congedo previsto dall’art. 24 del DLgs 80/2015 nella misura di euro 500,00 mensili frazionabili ad ora, fino ad un massimo di tre mesi.

 

AZIENDE CHE APPLICANO CIPL SETTORE COOPERATIVO

Si riporta quanto previsto nel CIPL di settore attualmente in vigore.

A DECORRERE DAGLI EVENTI 2022 LA DISCIPLINA DELL’INDENNIZZO DI MALATTIA SARA’ LA SEGUENTE:

 

MALATTIA

  • Eventi di durata inferiore a 5 giorni indennizzati:

primi 3 giorni (carenza): somma indicizzata pari ad euro 35,00

Tale quota verrà adeguata annualmente in misura pari all’aumento della retribuzione media giornaliera dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per gli O.T.D. della provincia di Ferrara e per l’anno di riferimento, come determinato a cura dell’INPS e annualmente pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per ogni giorno indennizzato: 20% della retribuzione media giornaliera dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per gli O.T.D. della provincia di Ferrara e per l’anno di riferimento, come determinato a cura dell’INPS e annualmente pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

  • Eventi di durata non inferiore a 5 giorni indennizzati:

primi 3 giorni (carenza): somma indicizzata pari ad euro 50,72

per ogni giorno indennizzato: 20% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art.28, comma1, D.P.R. 488/68.

La quota forfettaria prevista per i primi 3 giorni sarà adeguata annualmente in relazione all’aumento delle indennità di malattia giornaliera corrisposte dall’ Ente medesimo.

 

Nessuna indennità è prevista per le festività.

A DECORRERE DAGLI EVENTI 2024 LA DISCIPLINA DELL’INDENNIZZO DI MALATTIA SARA’ LA SEGUENTE:

MALATTIA

primi 3 giorni (carenza): somma indicizzata pari ad euro 50,72

per ogni giorno indennizzato: 20% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art.28, comma1, D.P.R. 488/68.

La quota forfettaria prevista per i primi 3 giorni sarà adeguata annualmente in relazione all’aumento delle indennità di malattia giornaliera corrisposte dall’ Ente medesimo.

Nessuna indennità è prevista per le festività.

INFORTUNIO

Non è prevista nessuna integrazione per quanto riguarda i primi 3 giorni (carenza).

  • Eventi di durata inferiore a 5 giorni indennizzati:

per ogni giorno indennizzato: 15% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art. 28, comma 1, D.P.R. 488/68.

  • Eventi di durata non inferiore a 5 giorni indennizzati:

per ogni giorno indennizzato: 20% del salario medio convenzionale dell’anno di riferimento, così come determinato dall’art.28, comma 1, D.P.R. 488/68.

Le integrazioni salariali vengono corrisposte agli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato, sia per quanto concerne eventi riconducibili alla malattia che all’infortunio, fino ad un massimo di 180 giorni per evento.

MATERNITA'

Con decorrenza dall’1/01/2022, a tutte le dipendenti, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato aventi una anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli pari almeno a due anni, in possesso dei requisiti necessari per poter beneficiare dell’indennità di maternità obbligatoria Inps, è corrisposta una quota forfettaria integrativa pari ad euro 500,00.

SOSTEGNO PERDITA LAVORO

Agli operai a tempo indeterminato occupati in settori per cui non è prevista la NASpI e che, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo di rinnovo, abbiano perso involontariamente la propria occupazione, è corrisposto, a richiesta del lavoratore, un importo una tantum di euro 1.000,00. L’indennità non è corrisposta nel caso di licenziamento disciplinare o durante il periodo di prova.

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Alle operaie agricole sia a tempo indeterminato che determinato è assicurato, a richiesta dell’interessata, un sostegno economico aggiuntivo al congedo previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 80/2015, nella misura di euro 500,00 mensili, frazionabili a ora, fino a un massimo di tre mesi.

Il contributo spetta per i periodi di congedo fruiti a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo di rinnovo.


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